Ai fini del presente regolamento si intendono:
- a)per "soccorso marittimo", tutte le attivita' finalizzate alla ricerca e al salvataggio della vita umana in mare;
- b)per "convenzione", la convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, alla quale e' stata data adesione ed esecuzione con legge 3 aprile 1989, n. 147;
- c)per "allegato", l'annesso alla convenzione di cui alla lettera b), che e' parte integrante della convenzione medesima.
Testo vigente dal 1 dicembre 1994
