Ai fini del presente regolamento si intendono:

  • a)per "soccorso marittimo", tutte le attivita' finalizzate alla ricerca e al salvataggio della vita umana in mare;
  • b)per "convenzione", la convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, alla quale e' stata data adesione ed esecuzione con legge 3 aprile 1989, n. 147;
  • c)per "allegato", l'annesso alla convenzione di cui alla lettera b), che e' parte integrante della convenzione medesima.

Testo vigente dal 1 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;662~art1 · fonte del testo