Art. 10 — Congedi per la formazione
Ai funzionari della carriera prefettizia che abbiano almeno cinque anni di anzianita' di servizio sono concessi i congedi per la formazione disciplinati dall'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, secondo le modalita' di fruizione di seguito indicate. Ai funzionari della carriera prefettizia possono essere concessi, a richiesta, i congedi senza assegni di cui al comma 1 nella misura percentuale massima del 10% del personale del ruolo prefettizio in servizio al 31 dicembre di ciascun anno. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i funzionari interessati devono presentare all'amministrazione una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attivita' formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attivita' formative. Le domande vengono accolte secondo l'ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6. L'amministrazione puo' non accogliere la richiesta di congedo formativo di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
- a)il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
- b)non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarita' e la funzionalita' dei servizi. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del funzionario, l'amministrazione puo' differire la fruizione del congedo fino ad un massimo di sei mesi qualora la concessione dello stesso possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3. Al funzionario della carriera prefettizia durante il periodo di congedo si applica l'articolo 5, comma 3, della legge n. 53 del 2000. Nel caso di infermita' previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalita' di comunicazione all'amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6. Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, e' riconosciuta al funzionario della carriera prefettizia la facolta' di partecipare, senza oneri per l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale. A tal fine al funzionario puo' essere concesso un periodo di aspettativa, non retribuita e senza decorrenza dell'anzianita', per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
Testo vigente dal 12 giugno 2018
