Art. 73 — Servizi di supporto tecnico-logistico al soccorso
I servizi di supporto tecnico-logistico di cui all'articolo 62, comma 1, lettera d), vanno garantiti al fine di assicurare la costante efficienza dell'attivita' operativa e comprendono:
- a)l'autorimessa;
- b)l'officina;
- c)i magazzini;
- d)i laboratori. La partecipazione del personale ai servizi di cui al comma 1 e' disposta dal comandante provinciale o dal dirigente responsabile della struttura nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali.
Testo vigente dal 22 maggio 2012
