Art. 70 — Servizi antincendio aeroportuali
Il personale del Corpo nazionale in servizio presso i distaccamenti aeroportuali e' inserito nel dispositivo di soccorso del comando provinciale da cui dipende ed assicura i servizi di soccorso e lotta antincendio secondo le modalita' definite dal presente regolamento e dalle specifiche disposizioni nazionali ed internazionali ed effettua, sotto la direzione del capo turno, le attivita' previste dall'articolo 69. Il responsabile del servizio, avvalendosi del personale:
- a)predispone un programma di manutenzione preventiva dei mezzi di soccorso ed antincendio e verifica il mantenimento della efficienza degli automezzi, dei dispositivi e dei materiali in dotazione. Assicura l'immediata risposta agli allarmi derivanti da chiamate di emergenza;
- b)verifica la funzionalita' dei sistemi di comunicazione e di allarme in dotazione che collegano la torre di controllo con la sala operativa del distaccamento aeroportuale, con le stazioni antincendio e con i veicoli di soccorso, assicurando il presidio della sala operativa;
- c)cura lo specifico addestramento del personale;
- d)assicura l'attivita' di vigilanza, sulla base delle direttive del dirigente responsabile, ai servizi di assistenza durante il rifornimento degli aeromobili, ove siano presenti viaggiatori a bordo;
- e)collabora con la struttura centrale per la manutenzione e la riparazione dei veicoli aeroportuali ai fini del ripristino dell'efficienza operativa allorquando non e' indispensabile il ricorso a ditte esterne. Nell'ambito del servizio:
- a)le squadre operano all'interno e all'esterno del sedime aeroportuale ed intervengono secondo i piani di emergenza;
- b)in caso di necessita' e per interventi di natura diversa da quelli ordinariamente espletati e qualora la dotazione delle risorse aeroportuali lo consenta, il comando provinciale fa operare le squadre anche all'esterno del sedime aeroportuale;
- c)in caso di chiusura del traffico aereo dell'aeroporto, il personale svolge gli ordinari interventi di soccorso, integrando l'attivita' operativa nel territorio provinciale.
Testo vigente dal 22 maggio 2012
