Art. 57 — Gestione dei servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale

I servizi di soccorso pubblico assicurati dal Corpo nazionale, anche in relazione ad esigenze di protezione civile e di difesa civile, si espletano mediante:

  • a)il rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo;
  • b)l'approntamento di dispositivi di soccorso in grado di intervenire efficacemente nelle situazioni di emergenza;
  • c)l'effettuazione degli interventi operativi;
  • d)la predisposizione degli atti e la definizione delle procedure di comunicazione relativi all'attivita' operativa effettuata.

Testo vigente dal 22 maggio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64~art57 · fonte del testo