Le convenzioni stipulate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, in vigore alla data di pubblicazione del presente regolamento, mantengono la loro validita' fino alla data di scadenza annuale ed, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. La convenzione indica il foro competente per ogni controversia.

Testo vigente dal 19 novembre 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;634~art13 · fonte del testo