Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica generale; geografia generale ed economica e turistica; lingue straniere; tecnica amministrativa aziendale; tecnica commerciale; computisteria; calcolo a macchina; stenografia; dattilografia e tecnica della duplicazione; storia dell'arte e del folklore; conversazione in lingue estere; legislazione turistica; psicologia, pubbliche relazioni, propaganda e pubblicita'; tecnica turistica d'ufficio e d'agenzia; merceologia; legislazione doganale; tecnica delle spedizioni e dei trasporti; tecnica d'ufficio; legislazione sociale e tributaria; ragioneria; contabilita' a macchina; matematica applicata; legislazione sociale e tributaria; lingua lettere italiane e storia; economia politica e turistica; diritto, legislazione sociale e alberghiera; storia, sociologia e psicologia del turismo; geografia politica, fisica e turistica; organizzazione; tecnica aziendale e statistica; storia dell'arte e folklore; economia politica, scienza delle finanze e statistica; diritto, legislazione sociale, contabilita' pubblica; matematica; elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro d'ufficio, tecnica e pratica amministrativa; elementi di informatica; tecnica mercantile, dogane e trasporti; tecnica del commercio internazionale; organizzazione, gestione aziendale e mercatistica; informatica e statistica aziendale; organizzazione aziendale; analisi delle contabilita' speciali; analisi della contabilita' generale; controllo budgetario; informatica e statistica aziendale; macchine contabili ed esercitazioni; religione; educazione fisica.

Testo vigente dal 16 maggio 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-10-14;632~art8 · fonte del testo