Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:
- 1)con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.770.000.000;
- 2)con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;
- 3)con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
- 4)con i contributi degli alunni.
Testo vigente dal 9 gennaio 1989
