Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera f), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Grado ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto. Per quanto non e' previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica. L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Testo vigente dal 22 novembre 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-08-05;617~art19 · fonte del testo