Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalita' di attuazione. Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilita' di bilancio dell'istituto. Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potra' provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale. Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto e' soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Testo vigente dal 16 novembre 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-08-05;612~art4 · fonte del testo