Art. 94
1. All'articolo 152 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)Al comma 3 dopo le parole: "del marciapiede" sono aggiunte le seguenti: "o della parete che delimita la strada";
- b)Dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: "4. Nei centri abitati, ove le caratteristiche ambientali lo richiedano, per i segnali a validita' diurna e in zone con illuminazione pubblica efficiente, la segnaletica orizzontale puo' essere realizzata anche con materiale lapideo.";
- c)Il preesistente comma 4 diventa comma 5.
Testo vigente dal 4 dicembre 1996
