All'articolo 138 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)Al comma 1 le parole: "per tutte le altre strade" sono sostituite dalle seguenti: "per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e 10 cm per le strade locali";
  • b)Al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Particolare cura deve essere posta nella riverniciatura delle linee discontinue affinche' i nuovi segmenti coincidano il piu' possibile con quelli vecchi, in modo da apparire chiari e nitidi, senza possibilita' di errore.";
  • c)Al comma 5 in fine il segno di interpunzione <punto> e' soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: "o in caso di raccordo con le linee di arresto.".

Testo vigente dal 4 dicembre 1996

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610~art87 · fonte del testo