Art. 4 — Riduzione del numero dei componenti
Ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il numero dei componenti degli organi collegiali elencati nell'allegata tabella C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, e' ridotto in modo che, per ogni amministrazione o ente o categoria non sia ammesso piu' di un rappresentante salvo che, in casi eccezionali, la presenza di piu' rappresentanti della singola amministrazione, ente o categoria sia giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque, entro i limiti strettamente necessari al funzionamento dell'organo. (I commi 2, 3 e 4 non sono stati ammessi al visto della Corte dei conti).
Testo vigente dal 31 ottobre 1994
