Art. 7 — Accesso al Fondo in quota proporzionale

In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, e' previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale, stabilendosi a tale fine, entro il 31 gennaio, la misura percentuale dell'ammontare complessivo dei risarcimenti che possono essere erogati e delle elargizioni e dei mutui che possono essere concessi. Per i risarcimenti, da erogare in quota percentuale, si tiene conto delle disponibilita' del Fondo, delle richieste soddisfatte solo in parte nell'anno precedente, delle domande gia' esaminate e di quelle che potranno essere presentate dagli interessati nel corso dell'esercizio. Per l'elargizione e per il mutuo, da concedere in quota proporzionale, si tiene conto delle disponibilita' del Fondo, dell'ordine cronologico delle domande e di quelle definite nel corso dell'esercizio. Entro il biennio successivo all'anno di riferimento, sulla base delle effettive risultanze, si provvede alla liquidazione definitiva, senza aggravi di spesa derivanti da interessi, rivalutazioni ed altri oneri aggiuntivi.

Testo vigente dal 9 aprile 2014

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-02-19;60~art7 · fonte del testo