Al comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro in data 18 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1987, sono soppresse le parole: "sito nel loro comune di residenza anagrafica o in un comune viciniore, se appartenente alla stessa provincia, nei casi in cui nel comune di residenza non vi sono sportelli bancari". In tal senso deve intendersi modificato anche l'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro in data 6 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 1986. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 28 ottobre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;597~art1 · fonte del testo