Bilancio di previsione e conto consuntivo Il consiglio direttivo gestisce le entrate dell'Istituto sulla base di un bilancio di previsione. Il bilancio di previsione e' di competenza; esso comprende le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare entro l'esercizio finanziario cui si riferisce il bilancio stesso. L'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo. Sono vietate gestioni fuori bilancio. Entro il quindici novembre di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo presenta nella stessa data, corredato da una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti, al consiglio direttivo. Entro il 30 novembre successivo il consiglio delibera il bilancio di previsione che deve essere inviato, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione, non oltre il quindici di dicembre. Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'Istituto e' autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di 1/12 per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente. Tali limiti non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.

Testo vigente dal 7 aprile 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;591~art26 · fonte del testo