Il consiglio di istituto dura in carica tre anni. Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonche' della giunta esecutiva. In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Testo vigente dal 29 maggio 1989

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-03;582~art15 · fonte del testo