Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i registri della cancelleria del tribunale e gli atti depositati o iscritti a norma degli articoli 100 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono attribuiti agli uffici del registro delle imprese competenti per territorio. La consegna materiale dei registri e degli atti deve essere completata entro il 26 gennaio 1997 sulla base di direttive emanate dal Ministro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, che possono prevedere modalita' differenziate in relazione a specifiche situazioni locali. In tale periodo il personale del tribunale provvede alla custodia dei registri e degli atti, e collabora con il personale dell'ufficio secondo le predette direttive. Il trasferimento dei fascicoli, accompagnato dal relativo elenco, deve avvenire secondo le modalita' indicate dalle direttive di cui al comma 2. L'ufficio procede gradualmente alla eliminazione delle duplicazioni degli atti conservati nei fascicoli del registro delle societa' e del registro delle ditte. In sede di prima attuazione del registro delle imprese l'ufficio puo' richiedere, per il completamento dei fascicoli dei soggetti gia' iscritti nei registri della cancelleria del tribunale, copia degli atti depositati presso i notai ed i pubblici uffici.

Testo vigente dal 3 febbraio 1996

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-12-07;581~art26 · fonte del testo