Art. 7 — Commissioni di settore

Presso il Consiglio di Stato operano: la commissione di disciplina, la commissione di vigilanza per gli archivi, la commissione di vigilanza per la biblioteca, la commissione per l'informatica ed il comitato per le pari opportunita'. I predetti organi sono presieduti da magistrati del Consiglio di Stato. La composizione della commissione di disciplina resta stabilita dall'art. 39 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Presso il Consiglio di Stato possono essere istituite, con decreto del presidente del Consiglio di Stato, commissioni presiedute da un magistrato del Consiglio di Stato e composte da almeno due dirigenti del Consiglio di Stato, con compiti propositivi o consultivi degli organi di vertice su specifiche materie. Le attivita' di segreteria delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono svolte dagli uffici di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), competenti per materia.

Testo vigente dal 31 gennaio 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-11-25;580~art7 · fonte del testo