Art. 18 — Disposizioni finali

La dotazione della pianta organica di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sara' sottoposta a verifica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per corrispondere alle esigenze di funzionamento degli uffici, potranno essere previsti profili professionali ulteriori rispetto a quelli previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, da ricoprirsi con appositi concorsi pubblici. Le variazioni della pianta organica sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Qualora la definizione della pianta organica comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta del segretario generale, sentito il capo del personale, sono individuati i compiti e gli adempimenti di competenza degli uffici di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), e art. 14, commi 2 e 3, e stabiliti, sulla base delle rispettive comprovate esigenze funzionali di lavoro, i contingenti di personale necessari. Analogamente, i presidenti degli altri organi di giustizia amministrativa, entro lo stesso termine di cui al comma 1, con proprio decreto, sentiti i segretari generali, provvederanno ad individuare le funzioni e gli adempimenti di competenza delle rispettive strutture amministrative, proponendo al presidente del Consiglio di Stato i contingenti di personale da adibire alle suddette strutture sulla base delle rispettive esigenze funzionali. Analogamente a quanto previsto per il personale di magistratura, si provvedera' a disciplinare la materia del conferimento degli incarichi al personale amministrativo per un'equa distribuzione degli stessi e la costituzione di forme complementari di previdenza come previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Testo vigente dal 31 gennaio 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-11-25;580~art18 · fonte del testo