Art. 16 — Ufficio del ruolo e del massimario

Presso il Consiglio di Stato e' istituito l'ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato del Consiglio di Stato. L'ufficio, cui sono addetti magistrati amministrativi in numero non superiore a sette, svolge le seguenti funzioni:

  • a)cura la classificazione dei ricorsi ripartiti per sezioni e compila il foglio di classificazione, mantenendo i necessari rapporti con l'ufficio di presidenza di ciascuna sezione;
  • b)cura lo studio preliminare dei ricorsi e degli affari consultivi al fine di individuare le questioni giuridiche di particolare rilevanza, con i relativi riferimenti giurisprudenziali;
  • c)esamina le ordinanze di rimessione degli incidenti di legittimita' costituzionale e le relative decisioni della Corte costituzionale al fine di informarne i magistrati;
  • d)esamina le decisioni e i pareri pronunciati dalle sezioni, per estrarne, in forma di "massima", i principi giuridici enunciati, curando i rapporti con il C.E.D. della Corte suprema di cassazione;
  • e)individua, per i ricorsi pendenti, la prospettazione di questioni similari o analoghe allo scopo di consentire che, nella formazione dei ruoli di udienza, esse vengano sottoposte, possibilmente, alla decisione dello stesso collegio per garantire la maggiore uniformita' di indirizzi interpretativi;
  • f)attende alla ricerca dei dati bibliografici al fine di costituire uno schedario elettronico per fornire ai magistrati e agli operatori del diritto i dati piu' aggiornati in materia. Presso ciascun tribunale amministrativo regionale puo' essere costituito un ufficio con funzioni analoghe a quello di cui ai commi 1 e 2, retto da un magistrato dello stesso tribunale.

Testo vigente dal 31 gennaio 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-11-25;580~art16 · fonte del testo