Art. 1 — Obiettivi del riordinamento
Il riordinamento degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui al presente decreto, sottoposti alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e' finalizzato al conseguimento della massima efficienza ed economicita' dell'attivita' degli enti volta allo sviluppo economico e sociale dei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. In particolare l'attivita' dei predetti enti che concorrono all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e' diretta a facilitare la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi; a potenziare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base dei programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione; ad assicurare alle amministrazioni pubbliche regionali e locali e agli operatori privati, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttivita', introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata. L'attivita' dei predetti enti viene svolta, in conformita' del programma triennale, dei piani annuali e delle direttive impartite per la relativa attuazione, con le modalita' ed i criteri indicati nel presente decreto.
Testo vigente dal 3 marzo 1987
