Art. 3 — Relazione tecnica
Entro il trentesimo giorno successivo alla notifica del verbale di ispezione previsto dall'art. 3, comma 181, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il contribuente puo' esibire o trasmettere all'ufficio competente una relazione tecnica, redatta da uno dei soggetti abilitati ad apporre il visto di conformita' di cui all'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella quale puo' essere documentata l'eventuale riconducibilita' delle irregolarita' riscontrate a meri errori formali, dovuti anche all'utilizzo di procedure meccanografiche standardizzate, che non pregiudicano l'idoneita' delle scritture contabili a rappresentare la effettiva realta' aziendale. Della menzionata relazione tecnica l'ufficio deve tenere conto nel corso del procedimento di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.
Testo vigente dal 8 novembre 1996
