Art. 39 — Compenso forfetario di impiego
[1]A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure del compenso forfetario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico A decorrere dal 1° gennaio 2022, per le finalita' di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme destinate alla remunerazione del compenso forfetario di impiego sono incrementate delle seguenti risorse finanziarie annue:
- a)Arma dei carabinieri: euro 500.000;
- b)Guardia di finanza: euro 600.000.
Testo vigente dal 31 maggio 2022
