[1]FEDERAZIONE C.I.S.A.L.-SCUOLA CODICE DI AUTODISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO (Art. 11 della legge n. 93/83) LA CISAL-SCUOLA SETTORE UNIVERSITA' Premesso che ha partecipato alle trattative sia a livello tecnico che politico con la delegazione del Governo per la stipula dell'accordo sindacale riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dal comparto del personale delle Universita' da valere per il periodo dal 1985 al 1987 (art. 9 del D.P.R. n. 68 del 5 marzo 1986);
[2]Preso atto di quanto emerso negli incontri di trattativa di cui sopra circa i rapporti tra le parti stipulanti l'accordo e circa l'opportunita' di formulare ora un codice di autodisciplina del diritto di sciopero ad integrazione di quello gia' depositato dalla Confederazione per l'accordo intercompartimentale;
[3]Si impegna con manifestazione autonoma di volonta' perche' il diritto di sciopero nel comparto scuola venga esercitato nel rispetto dei principi e delle modalita' di seguito indicate:
- 1)la titolarita' del diritto di proclamare, sospendere o revocare azioni di sciopero e' riservata: per gli scioperi nazionali, alla Segreteria Generale CISAL-Scuola. Per gli scioperi regionali o provinciali rispettivamente alla Segreteria Regionale e Provinciale, d'intesa con la Segreteria Nazionale;
- 2)la proclamazione dello sciopero deve essere notificata con un preavviso di quindici giorni alla controparte e deve contenere la motivazione, la data, l'ora di inizio e la durata dello sciopero;
- 3)lo sciopero non puo' coincidere con lo svolgimento delle operazioni elettorali politiche ed amministrative nazionali e per l'elezioni del Parlamento europeo, nonche' con avvenimenti di carattere eccezionale dovuti a calamita' naturali, e deve comunque, garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili che dovranno essere individuate;
- 4)lo sciopero non puo' essere effettuato nei sette giorni precedenti e successivi alle festivita' di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale;
- 5)non sono ammessi scioperi a carattere intermittente nel tempo, nella stessa giornata di lavoro. La presenza del lavoratore in sciopero sul posto di lavoro e' consentita, salve in ogni caso le sue responsabilita' personali per la sicurezza degli impianti e delle strutture;
- 6)l'assemblea permanente e' considerata ad ogni effetto azione di sciopero per chi vi partecipa;
- 7)tutto quanto riguarda gli scioperi nelle singole Universita' rientra nella competenza delle segreterie provinciali della CISAL-Scuola;
- 8)lo sciopero non puo' avere per i lavoratori altre conseguenze che la trattenuta sulla retribuzione pari alle ore o giornate di effettiva astensione dal lavoro.
Testo vigente dal 11 febbraio 1988
