In sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario flessibile, tenendo conto delle caratteristiche dell'attivita' svolta nelle strutture interessate e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o puo' provocare anche sui rapporti con altre strutture funzionalmente ad esse collegate e con gli utenti. L'orario flessibile consiste nell'anticipare o posticipare l'orario di inizio del lavoro, ovvero nell'anticipare o posticipare l'orario di uscita, nel rispetto dell'orario di lavoro stabilito per legge. L'introduzione dell'orario flessibile e' consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell'orario, in caso di orario frazionato, non danno luogo ad alcun emolumento aggiuntivo. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel comma 6, dell'art. 6, saranno definite le aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di base collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilita', con l'attivita' complessiva della o delle unita' organiche interessate all'orario flessibile o frazionato. Qualora per esigenze di servizio si debba prestare attivita', anche al di fuori del posto di lavoro secondo orari imposti dalla tipologia lavorativa oltre l'orario ordinario giornaliero, il lavoratore puo' chiedere il recupero delle ore eccedenti. Tale recupero puo' avvenire anche con la concessione di giorni di riposo compensativo corrispondente al numero delle ore eccedenti.

Testo vigente dal 11 febbraio 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;567~art7 · fonte del testo