Art. 19 — Norma transitoria

Le attivita' di verifica ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto conservano la loro validita' e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente.

Testo vigente dal 6 aprile 2000

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-21;551~art19 · fonte del testo