Art. 19 — Norma transitoria
Le attivita' di verifica ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto conservano la loro validita' e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente.
Testo vigente dal 6 aprile 2000
