Art. 26 — Vigilanza per il vitto

Ogni funzionario delegato, attraverso propri incaricati, svolge un'accurata e costante funzione di vigilanza e controllo, anche presso le sedi distaccate, al fine di verificare sia la legittimita' delle presenze del personale ammesso alla mensa, sia il puntuale espletamento del servizio in conformita' al contenuto del contratto.

Testo vigente dal 28 marzo 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550~art26 · fonte del testo