Art. 20 — Invarianza finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 23 aprile 2021

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2021-02-05;54~art20 · fonte del testo