Art. 4 — Opposizione
[1]L'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' sostituito dal seguente:
[2]"Art. 91.
[3](Opposizione)
[4]1. Chiunque ne abbia interesse puo' fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell'articolo 90. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto.".
Testo vigente dal 10 maggio 2012
