Art. 17 — Liquidazione della spesa
La liquidazione della spesa e' effettuata previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e della regolarita' della fornitura di beni, servizi ed opere, nonche' sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
Testo vigente dal 13 aprile 2010
