Art. 17 — Liquidazione della spesa

La liquidazione della spesa e' effettuata previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e della regolarita' della fornitura di beni, servizi ed opere, nonche' sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

Testo vigente dal 13 aprile 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54~art17 · fonte del testo