Indennita' per attivita' di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza A decorrere dal 1° gennaio 2024, nell'ambito delle attivita' delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in servizi di controllo del territorio, compete, per ciascun servizio svolto nella fascia serale o notturna, e di durata non inferiore alle tre ore continuative, l'indennita' nelle misure previste dall'articolo 46, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57. L'indennita' di cui al presente articolo:

  • a)e' cumulabile con quella di missione e continua a non essere cumulabile con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;
  • b)e' corrisposta una sola volta al personale impiegato in servizi plurimi consecutivi.

Testo vigente dal 18 aprile 2025

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;53~art34 · fonte del testo