Ai soli fini della ripartizione dei permessi relativi all'anno 2024, nel caso in cui sia accertato che durante il medesimo anno un soggetto sindacale si sia discostato per eccesso dal contingente dei permessi sindacali spettante ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, l'eccedenza e' compensata sul monte ore attribuito per l'anno 2025.

Testo vigente dal 18 aprile 2025

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;53~art21 · fonte del testo