L'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e' cosi' sostituito: «1. Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero i genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonche' i genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata:

  • a)il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
  • b)le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.».

Testo vigente dal 18 aprile 2025

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;53~art17 · fonte del testo