Per esercitare il diritto di elettorato attivo e per la sottoscrizione delle candidature, occorre un'anzianita' di federazione di almeno di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea. Per esercitare il diritto di elettorato passivo, valgono i requisiti previsti nei precedenti articoli del presente Statuto. Non possono ricoprire cariche elettive i soggetti di cui all'art. 18 del presente Statuto. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo tutti quei soggetti nei confronti dei quali sia stata irrogata sanzione disciplinare in ambito federale ovvero sia in corso il relativo procedimento sanzionatorio.

Testo vigente dal 20 maggio 2013

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;53~art40 · fonte del testo