In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, fino alla meta' degli organi collegiali, si fa luogo alla loro sostituzione, alla prima assemblea ordinaria utile, mediante rielezione dei membri mancanti. Nelle more del perfezionamento delle nuove nomine, l'organo collegiale continuera' a svolgere la propria attivita', per il disbrigo degli affari correnti, e le funzioni del Presidente della CCSA, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o del Presidente del Collegio dei Probiviri, eventualmente vacanti, saranno assolte dal membro piu' anziano di nomina e, in caso di parita', dal piu' anziano di eta'. Circa le funzioni del Presidente del Consiglio Federale, eventualmente vacante, valgono le disposizioni di cui al successivo art. 38. In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione della maggioranza dei componenti di un qualunque organo collegiale, si verifica la decadenza dello stesso. La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Presidente dell'Aero Club d'Italia. L'assemblea per la designazione dei nuovi organi in sostituzione di quelli decaduti e' fissata in prima convocazione non piu' tardi di novanta giorni dalla decadenza.

Testo vigente dal 20 maggio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;53~art37 · fonte del testo