La qualifica di Aero Club Federato all'AeCI si perde per: recesso dall'Aero Club d'Italia; revoca ai sensi del successivo articolo 25 n. 21; scioglimento dell'Associazione ovvero per scioglimento o fallimento della Societa'. La revoca puo' essere deliberata, previa contestazione, per il venir meno di uno dei requisiti di cui al precedente art. 7 o per inosservanza di uno degli obblighi di cui al precedente art. 8. La deliberazione di revoca e' di competenza del Consiglio Federale e deve essere ratificata dall'Assemblea; contro di essa e' ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di 60 giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.

Testo vigente dal 20 maggio 2013

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;53~art11 · fonte del testo