Il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686, e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto disposto nel terzo e quarto comma del presente articolo, contro i provvedimenti adottati per ragioni di pubblica sicurezza dall'autorita' locale di pubblica sicurezza nelle materie indicate nel primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, e' ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al presidente della giunta provinciale competente".
Testo vigente dal 28 dicembre 1987
