All'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, e' aggiunto il seguente comma: "Il presidente della giunta regionale e i presidenti delle giunte provinciali sono altresi' invitati, per essere sentiti, anche alle sedute dei comitati o collegi che, per legge o delega, trattino questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, allorche' le questioni stesse riguardino, rispettivamente, la regione o le province".
Testo vigente dal 28 dicembre 1987
