Art. 1 — Denominazioni

Nel presente regolamento sono denominati:

  • a)legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • b)articolo 8 del decreto-legge n. 543: l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, che disciplina i poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • c)Presidente e Presidenza: rispettivamente, il Presidente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • d)Segretario generale e Vicesegretario generale: il Segretario generale e il Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • e)dipartimenti: i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli uffici ad essi equiparati, ivi compresi quelli affidati a Ministri o Sottosegretari, ai sensi degli articoli 9, 20 e 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  • f)uffici: strutture di livello dirigenziale generale in cui si articolano i dipartimenti, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  • g)servizi: unita' operative di base di livello dirigenziale.

Testo vigente dal 7 aprile 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-03;520~art1 · fonte del testo