Art. 1 — Denominazioni
Nel presente regolamento sono denominati:
- a)legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b)articolo 8 del decreto-legge n. 543: l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, che disciplina i poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c)Presidente e Presidenza: rispettivamente, il Presidente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- d)Segretario generale e Vicesegretario generale: il Segretario generale e il Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- e)dipartimenti: i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli uffici ad essi equiparati, ivi compresi quelli affidati a Ministri o Sottosegretari, ai sensi degli articoli 9, 20 e 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- f)uffici: strutture di livello dirigenziale generale in cui si articolano i dipartimenti, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- g)servizi: unita' operative di base di livello dirigenziale.
Testo vigente dal 7 aprile 1998
