Indennita' notturna per attivita' addestrativa/operativa A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale della Marina militare, compreso quello delle Capitanerie di porto, imbarcato su Unita' appartenenti al naviglio militare ed impiegato in attivita' addestrativa o operativa ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' corrisposta una indennita' di turno notturno pari a 12 euro per l'attivita' lavorativa svolta nell'arco notturno dalle ore 22.00 alle 06.00 del mattino successivo, come risultante dai piani di operazione o dagli ordini di servizio. L'indennita' e' maturata in ragione di almeno 4 ore di servizio svolte anche in modalita' non continuativa nell'arco notturno dalle 22.00 alle 06.00. Non sono utili alla maturazione del compenso le ore eventualmente trascorse in recupero psicofisico. L'indennita' e' corrisposta per un massimo di dieci turni notturni nel mese ed e' cumulabile con il compenso forfettario di impiego.

Testo vigente dal 18 aprile 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;52~art11 · fonte del testo