Al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 687, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 8-bis. - Sono esercitate dalla provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative statali in ordine all'opera universitaria dell'Universita' degli studi di Trento, intendendosi sostituiti, fino a quanto non sara' diversamente disposto, i rappresentanti della regione nel consiglio di amministrazione dell'opera universitaria con rappresentanti della provincia. Le entrate di natura tributaria e quelle di natura contributiva dell'opera universitaria stessa previste da disposizioni di legge vigenti sono attribuite alla provincia. In caso di soppressione dell'opera universitaria i beni ed il personale dipendente saranno trasferiti alla provincia, conservando quest'ultimo la posizione giuridico-economica acquisita".

Testo vigente dal 18 dicembre 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;512~art1 · fonte del testo