Art. 12 — Sospensione dei termini

Il termine previsto per la definizione del procedimento e' sospeso nel caso in cui il segreto istruttorio su indagini in corso non permetta di acquisire elementi sufficienti per la redazione del rapporto informativo del prefetto. Analogamente il termine e' sospeso qualora il procedimento penale non sia ancora concluso. La sospensione deve essere tempestivamente comunicata all'interessato, o al suo avente diritto, ed al Ministero dell'interno.

Testo vigente dal 7 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;510~art12 · fonte del testo