Art. 8 — Servizi igienici pubblici
Per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6. e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Deve essere prevista l'accessibilita' ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato.
Testo vigente dal 27 settembre 1996
