Art. 23 — Edifici scolastici

Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le universita' e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficolta' di deambulazione. Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15, e 17, le strutture esterne quelle di cui all'art. 10. L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attivita' didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidita' (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.). Nel caso di edifici scolastici a piu' piani senza ascensore, la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.

Testo vigente dal 27 settembre 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-24;503~art23 · fonte del testo