Art. 21 — Verifiche

In attuazione dell'art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui al presente regolamento, la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformita' degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alter-native. Spetta all'amministrazione cui e' demandata l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformita'; l'eventuale attestazione di non conformita' del progetto o il mancato accoglimento di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.

Testo vigente dal 27 settembre 1996

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-24;503~art21 · fonte del testo