Art. 46 — Norme transitorie e di rinvio

In deroga a quanto previsto nell'articolo 27, per gli esercizi finanziari relativi al 1997 e al 1998, le disposizioni del medesimo articolo si applicano anche in riferimento alle somme versate sulla contabilita' speciale, non deliberate dal Garante entro la chiusura di ciascun esercizio finanziario, limitatamente alle spese di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), g), h), i), l) ed m). Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, in quanto compatibili.

Testo vigente dal 1 febbraio 1999

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501~art46 · fonte del testo