' di disponibilita' 1. Agli specialisti che svolgono esclusivamente attivita' ambulatoriale ai sensi del presente Accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale o con altre Istituzioni pubbliche o private, spetta una indennita' di disponibilita', per ogni ora risultante dalla lettera di incarico, nella misura e con la decorrenza di cui alla seguente tabella: 1/1/95 1/12/95 1/1/96 1/9/96 1/9/97 5.175 5.304 5.389 5.578 5.745
Testo vigente dal 25 settembre 1996
