Art. 8 — Destinazione delle risorse umane
All'atto della privatizzazione dell'Ente di cui all'articolo 1 i rapporti di lavoro con il personale dipendente a tempo indeterminato sono integralmente confermati, sia per la parte tabellare che per quella accessoria, sia con riferimento all'inquadramento previdenziale di provenienza e proseguono con l'associazione di diritto privato «UNUCI». Al citato personale continua ad applicarsi, fino all'approvazione dello statuto della UNUCI e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il regime giuridico ed economico gia' in godimento nel rapporto con l'Ente. Nel corso di tale periodo al citato personale si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che l'eventuale passaggio presso altre pubbliche amministrazioni avviene esclusivamente nei limiti dei posti disponibili nelle dotazioni organiche delle stesse amministrazioni riceventi e nell'ambito delle rispettive facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. Successivamente si applica il contratto collettivo di lavoro del pertinente comparto.
Testo vigente dal 14 maggio 2013
