Il Consiglio e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o impedimento, da un Ministro facente parte del Comitato a cio' delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Testo vigente dal 5 marzo 1993
